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Regesto

Assistenza internazionale in materia penale. Indagini necessarie in più cantoni, art. 80 AIMP; obblighi d'esame secondo gli art. 78 e art. 79 AIMP, sanatoria di eventuali vizi della procedura cantonale; presupposti dell'assistenza, art. 2 AIMP.
1. Il Trattato di estradizione concluso tra la Svizzera e il Paraguay si applica parzialmente anche all'assistenza giudiziaria ai sensi della parte terza dell'AIMP. L'AIMP e l'OAIMP disciplinano i punti non regolati dal trattato (consid. 2a).
2. L'autorità cantonale incaricata di dirigere le operazioni in virtù dell'art. 80 AIMP decide da sola, per tutti i cantoni interessati, sull'ammissibilità della domanda (consid. 3). Essa si pronuncia sull'ammissibilità sostanziale dell'assistenza giudiziaria internazionale (art. 79 cpv. 1 AIMP), mentre, conformemente all'art. 78 cpv. 1 AIMP, l'UFP si limita a esaminare se la domanda soddisfi alle esigenze formali e se l'assistenza non sia per altri motivi manifestamente inammissibile. Nella fattispecie, le autorità competenti del cantone di Zurigo hanno adempiuto il loro obbligo di esame e di motivazione. Eventuali irregolarità commesse nella procedura precedente sarebbero comunque state sanate dinanzi al Tribunale federale (consid. 4).
3. I presupposti fondamentali dell'assistenza sono dati.
- La conferma menzionata nell'art. 76 lett. c AIMP e nell'art. 31 cpv. 2 OAIMP come pure la dichiarazione di reciprocità di cui all'art. 8 AIMP sono state prodotte (consid. 2a, 5b).
- Le esigenze dell'art. 28 come pure la condizione della punibilità bilaterale (art. 2 del Trattato fra la Svizzera e il Paraguay, art. 64 AIMP) sono adempiute. Nella misura in cui concerne reati commessi da ex agenti dello Stato, la domanda presenta certe connotazioni politiche; si è nondimeno in presenza di reati di diritto comune, per i quali l'assistenza può essere accordata (consid. 5c).
- Se risulta dalla domanda che il magistrato istruttore che chiede l'assistenza può essere in seguito chiamato a fungere nella stessa causa quale giudice di prima istanza, in opposizione a quanto richiesto dagli art. 6 n. 1 CEDU e 58 cpv. 1 Cost., l'assistenza non può essere rifiutata per questo motivo. Il requisito di un magistrato indipendente e imparziale ai sensi di tali disposizioni deve invece costituire l'oggetto di una condizione, e la concessione dell'assistenza va subordinata all'assicurazione da parte delle autorità competenti del Paraguay che detta condizione sarà rispettata (consid. 5f/g).

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Articolo: art. 80 AIMP, art. 78 e art. 79 AIMP, art. 2 AIMP, art. 79 cpv. 1 AIMP seguito...