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Regesto

Art. 46 cpv. 1 LCA. Prescrizione dei diritti dell'assicurato in materia di assicurazione della protezione giuridica.
Il termine di prescrizione non decorre dalla conclusione del litigio che oppone l'assicurato al terzo responsabile, ma dalla sopravvenienza del bisogno di protezione giuridica.

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Articolo: Art. 46 cpv. 1 LCA