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Intestazione

120 Ib 285


40. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale del 18 marzo 1994 nella causa X. c. Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni (ricorso di diritto amministrativo)

Regesto

Art. 16 cpv. 2 e 3 lett. a, art. 90 cpv. 2 LCS; art. 32 cpv. 2 OAC.
Compromettere gravemente la sicurezza della circolazione, ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCS, equivale a cagionare, violando gravemente le norme della circolazione, un serio pericolo per la sicurezza altrui o assumerne il rischio, ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCS. Le due nozioni sono identiche (chiarimento della giurisprudenza).

Considerandi da pagina 285

BGE 120 Ib 285 S. 285
Dai considerandi:

1. La licenza di condurre o la licenza per allievo conducente può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi; nei casi di lieve entità può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCS; RS 741.01). Secondo l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCS, la licenza di condurre o la licenza per allievo conducente deve essere revocata se il conducente ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione. Ciò è il caso, conformemente all'art. 32 cpv. 2 OAC (RS 741.51), quando il conducente "violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o ne assume il rischio". È punito con le sanzioni penali stabilite dall'art. 90 n. 2 LCS chi "violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo".
La giurisprudenza del Tribunale federale ha rilevato soltanto un certo parallelismo tra l'infrazione grave delle norme della circolazione stradale ai sensi dell'art. 90 n. 2 LCS e il fatto di compromettere gravemente la sicurezza della circolazione ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCS comportante la revoca obbligatoria della licenza di condurre; ove non sussista una ragione particolare che vi osti nel caso concreto, le due nozioni simili contenute nella stessa legge non possono essere interpretate in modo diverso (DTF 118 IV 188 consid. 2b; DTF 105 Ib 120; DTF 102 Ib 196 consid. 3b). La disposizione esecutiva dell'art. 32 cpv. 2 OAC definisce la messa in serio pericolo della sicurezza della circolazione usando lo stesso testo dell'art. 90 n. 2 LCS. L'art. 32 cpv. 2 OAC è stato adottato solo dopo la giurisprudenza contenuta in DTF 102 Ib 196, con cui era stato rilevato un parallelismo tra le due nozioni. In seguito alla precisazione contenuta nell'art. 32 cpv. 2 OAC, non si giustifica più di mantenere una riserva quanto all'equiparazione tra le nozioni di cui all'art. 16 cpv. 3 lett. a LCS e all'art. 90 n. 2 LCS. Esse devono essere ritenute uguali a tutti gli effetti.

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regesto: tedesco francese italiano

Considerandi 1

referenza

DTF: 102 IB 196, 118 IV 188, 105 IB 120

Articolo: art. 32 cpv. 2 OAC