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Regesto

Regresso dell'assicurazione secondo l'art. 72 LCA. Relazione con la riduzione della prestazione giusta l'art. 14 LCA.
Se solo uno dei due codetentori di un veicolo a motore è assicurato presso un'assicurazione casco e l'altro codetentore cagiona con grave negligenza un incidente, può esistere un diritto di risarcimento danni dell'assicurato nei confronti dell'altro codetentore, che passa, con l'erogazione della prestazione assicurativa, all'assicurazione (consid. 3).
Il diritto di regresso dell'assicurazione sussiste anche quando il codetentore, che ha causato con grave negligenza l'incidente, era organo dell'assicurata (nel caso in esame una SA). Se il comportamento di colui che agisce con grave negligenza è da considerare come l'agire di un organo dell'assicurata, l'assicurazione può ridurre le proprie prestazioni secondo l'art. 14 cpv. 3 LCA o pagare dapprima l'intero danno per poi rivalersi, giusta l'art. 72 LCA, sull'organo colpevole (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 72 LCA, art. 14 LCA, art. 14 cpv. 3 LCA