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Regesto

Cambiamento di nome di un figlio nato da genitori non sposati (art. 30 cpv. 1 CC, art. 270 cpv. 2 CC).
Vista l'evoluzione, nel corso degli ultimi anni, delle concezioni sulla situazione del figlio nato al di fuori del matrimonio, l'esistenza di un legame di concubinato durevole tra la madre, detentrice dell'autorità parentale, e il suo compagno, padre biologico del figlio che vive nella loro comunità domestica, da sola, non costituisce più un motivo grave a norma dell'art. 30 cpv. 1 CC. È invece necessario che il figlio indichi concretamente nella propria richiesta in che misura il fatto di portare il nome della madre in virtù della legge (art. 270 cpv. 2 CC) gli provoca sul piano sociale degli svantaggi tali da poter essere presi in considerazione quali gravi motivi per un cambiamento di nome (consid. 2; cambiamento di giurisprudenza).

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referenza

Articolo: art. 30 cpv. 1 CC, art. 270 cpv. 2 CC