Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 4 Cost., art. 6 n. 1 CEDU, art. 59 cpv. 2 LAI, art. 72bis OAI: Indipendenza dei centri medici d'accertamento dell'AI.
L'indipendenza e l'imparzialità dei periti dei centri medici d'accertamento dell'AI, richieste dagli art. 4 Cost. e 6 n. 1 CEDU, erano già garantite prima dell'entrata in vigore, il 1o giugno 1994, del nuovo statuto riconosciuto a essi centri.
L'influenza dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali si limitava a questioni d'ordine amministrativo-organizzativo.
Con il nuovo statuto è stato ancorato il concetto dell'indipendenza medico-specifica dei periti, che già esisteva in precedenza.

contenuto

documento intero:
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 4 Cost., art. 6 n. 1 CEDU, art. 59 cpv. 2 LAI, art. 72bis OAI

navigazione

Nuova ricerca