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Regesto

Art. 71, 142 e 143 della Costituzione dell'8 giugno 1986 del Canton Soletta; art. 4 vCost; art. 954 CC; esigenza di una base legale in materia di contributi pubblici e principi della copertura dei costi e dell'equivalenza in materia di tasse per operazioni nel registro fondiario.
Portata dell'esigenza di una base legale in materia di contributi pubblici e del principio della separazione dei poteri (consid. 2a).
La tassa per operazioni nel registro fondiario prelevata giusta l'art. 146 della tariffa delle tasse del Canton Soletta del 24 ottobre 1979 poggia su una base legale sufficiente sia in virtù del diritto costituzionale federale, dato che non si tratta di un'imposta mista, ma di una tassa amministrativa (consid. 2b).
Portata dei principi della copertura dei costi e dell'equivalenza (consid. 3a).
Una tassa per operazioni nel registro fondiario pari al 2,5 0/00 dell'importo garantito dalla cartella ipotecaria non viola il principio della copertura dei costi né quello dell'equivalenza (consid. 3b).

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Articolo: art. 4 vCost, art. 954 CC