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Regesto

Indennità per il danno soggettivo prevista dal diritto cantonale in aggiunta all'indennità di espropriazione; garanzia della proprietà, parità di trattamento.
I tribunali cantonali sono tenuti, se una parte lo richiede, a esaminare in via pregiudiziale la conformità del diritto cantonale applicabile alla costituzione federale (consid. 2).
L'art. 6 cpv. 2 della costituzione vallesana dell'8 marzo 1907 non garantisce all'espropriato un'indennità più estesa di quella prevista dall'art. 26 Cost., rispettivamente dall'art. 22ter vCost. (consid. 3).
Il principio della piena indennità sancito dalla costituzione federale non impedisce ai cantoni di risarcire gli espropriati, nell'ambito di un'espropriazione formale di diritto cantonale, in misura superiore al danno totale (consid. 4).
Nel contesto del diritto federale attuale, l'art. 15 della legge vallesana del 1o dicembre 1887 concernente l'indennità per il danno soggettivo, non può più essere applicato in modo conforme alla parità di trattamento (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 26 Cost., art. 22ter vCost.