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Regesto

Art. 41 n. 3 cpv. 1 e 2 CP; deludere la fiducia riposta dal giudice; revoca della sospensione condizionale della pena.
La condizione di revoca della sospensione condizionale consistente nel deludere la fiducia riposta dal giudice può essere adempiuta in presenza di numerose contravvenzioni perpetrate dal condannato se, durante il periodo di prova, la prognosi sul suo emendamento è peggiorata al punto che l'esecuzione della pena è probabilmente una sanzione più efficace (consid. 4e).

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referenza

Articolo: Art. 41 n. 3 cpv. 1 e 2 CP