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Regesto

Art. 81 cpv. 1 e 2 LEF; art. 1 cpv. 2 lett. e PA; continuazione dell'esecuzione sulla base di una decisione di riconoscimento del debito pronunciata in un altro Cantone.
L'Ufficio svizzero per la riscossione dei canoni radiotelevisivi emana per tutto il territorio svizzero in applicazione della PA decisioni di prima istanza, che possono essere impugnate all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) e in ultima istanza innanzi al Tribunale federale. È completamente inserito nella procedura amministrativa della Confederazione ed è pertanto un'autorità federale nel senso sia dell'art. 1 cpv. 2 lett. e PA che dell'art. 81 cpv. 1 LEF. Per questo motivo il debitore non dispone delle eccezioni previste dall'art. 81 cpv. 2 LEF (consid. 1.2.3).

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Articolo: Art. 81 cpv. 1 e 2 LEF, art. 81 cpv. 1 LEF, art. 81 cpv. 2 LEF