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Regesto

Art. 50 cpv. 1 e 3 LPGA: Portata della possibilità legale di transazione nelle procedure di ricorso davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
Accordi transattivi tra assicurati e assicuratori sono possibili nell'ambito di una procedura di ricorso non solo in caso di controversie vertenti esclusivamente su prestazioni assicurative ma anche in presenza di vertenze relative a reciproche pretese (contributi e prestazioni assicurative). (consid. 1-4)

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referenza

Articolo: Art. 50 cpv. 1 e 3 LPGA