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Regesto

Art. 36 cpv. 2 LForo; rimessione di azioni connesse al giudice adito preventivamente.
La decisione con cui un tribunale rimette, in applicazione dell'art. 36 cpv. 2 LForo, una procedura al tribunale adito preventivamente non costituisce una decisione finale ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 OG, ma è una decisione incidentale emanata separatamente dal merito sulla competenza per territorio ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 OG e suscettiva di un ricorso per riforma (consid. 1.1. e 1.2).
Nozione di connessione materiale. Un'azione con cui viene chiesta la liquidazione del regime matrimoniale e un'azione di divorzio sono materialmente connesse (consid. 2 e 3).
Per sapere a quale procedura dare la priorità nel caso di azioni connesse, l'art. 36 LForo si basa unicamente sulla priorità temporale della litispendenza (consid. 4).
Margine di apprezzamento del tribunale nell'ambito dell'art. 36 LForo. Nel caso concreto, la rimessione dell'azione di divorzio al tribunale presso cui è pendente l'azione concernente la liquidazione del regime matrimoniale non viola il diritto federale (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 36 cpv. 2 LForo, art. 36 LForo, art. 48 cpv. 1 OG, art. 49 cpv. 1 OG