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Regesto

Art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 8 OPGA: Diritto di consultare gli atti.
Violazione del diritto di essere sentito in procedura di opposizione, sanatoria del vizio in procedura giudiziaria. (consid. 5)
Una parte deve di principio formulare una domanda per ottenere il diritto di consultare gli atti. Ciò presuppone che gli interessati vengano informati se nuovi atti decisivi, che essi non conoscono e nemmeno possono conoscere, sono versati agli atti. (consid. 6.2)
Spetta in primo luogo all'autorità, nella cui sfera di competenza si trovano gli atti, a decidere sulla domanda di consultazione degli stessi. Nella procedura di ricorso, si tratta dell'autorità cantonale di ricorso. (consid. 6.3)

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Articolo: Art. 29 cpv. 2 Cost., art. 8 OPGA