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Regesto

Art. 251 n. 1 CP; falsità ideologica in documenti (fatture dal contenuto inveritiero).
Conferma della giurisprudenza del Tribunale federale sulla falsità ideologica in documenti (consid. 2.1 e 2.2).
Le fatture costituiscono dei documenti nei rapporti tra il loro autore e il loro destinatario solo in particolari circostanze, atteso che di regola contengono delle semplici affermazioni del primo sulla prestazione dovuta dal secondo (consid. 2.4.2).
L'estensore può rendersi colpevole di falsità ideologica in documenti nel caso in cui la fattura dal contenuto inveritiero non funga unicamente da fattura, ma sia prima di tutto destinata, oggettivamente e soggettivamente, a servire da documento giustificativo per la contabilità del suo destinatario, che viene con ciò falsata. Una destinazione oggettiva a giustificativo contabile dev'essere ammessa laddove l'autore agisca d'intesa con il destinatario, soggetto all'obbligo di tenere una contabilità, rispettivamente con i suoi organi o impiegati, ed emetta, su suo ordine o impulso oppure con il suo consenso, una fattura dal contenuto inveritiero che serva da giustificativo contabile (consid. 2.4.3 e 3.1). Sotto il profilo soggettivo, egli deve perlomeno ritenere possibile e accettare l'eventualità che la fattura modificata funga da documento giustificativo per la contabilità del destinatario e che quest'ultima ne risulti falsata (consid. 3.2.1-3.2.3). Il fine di lucro dev'essere ammesso qualora l'estensore della fattura agisca con l'intento di procacciare al suo destinatario o ai suoi organi un indebito profitto (consid. 3.2.4).

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Articolo: Art. 251 n. 1 CP