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Regesto

Art. 145 cpv. 2 lett. b e art. 314 cpv. 1 CPC; sospensione dei termini in caso di appello contro una decisione pronunciata in procedura sommaria.
L'art. 145 cpv. 2 lett. b CPC si applica anche alla procedura di appello e, con ciò, al termine di appello contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (consid. 4). Il dovere del giudice previsto dall'art. 145 cpv. 3 CPC di rendere attente le parti alle eccezioni alla sospensione dei termini attiene alla validità di tali eccezioni. Se il giudice non rende attente le parti, i termini sono sospesi (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 145 cpv. 2 lett. b e art. 314 cpv. 1 CPC, art. 145 cpv. 3 CPC