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Regesto

Art. 3 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a LAS; art. 3 LSu; § 7 cpv. 3 della legge del Cantone Zurigo del 1° aprile 1962 sugli istituti per giovani e l'assistenza agli affiliati; § 14 cpv. 1 e § 19 cpv. 1 dell'ordinanza del Cantone Zurigo del 4 ottobre 1962 sugli istituti per giovani; prestazioni d'assistenza con natura di sussidio.
Gli alimenti minimi di mantenimento secondo il § 19 cpv. 1 dell'ordinanza sugli istituti per giovani consistono, in virtù del diritto cantonale, in contributi pubblici sotto forma di partecipazione ai costi; dal punto di vista del diritto federale, essi sono considerati come contributi con natura di sussidio ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 lett. a LAS e non sono pertanto sottoposti all'obbligo di rimborso del Cantone di origine in conformità dell'art. 16 LAS (consid. 7 e 8).

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referenza

Articolo: art. 3 LSu, art. 3 cpv. 2 lett. a LAS, art. 16 LAS