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Regesto

Diritto di esecuzione in pubblico mediante dischi, art. 12 num. 3 LDA. Il fabbricante di dischi non ha un diritto esclusivo alla esecuzione pubblica mediante dischi di sua fabbricazione.
L'art. 4 cpv. 2 LDA non riconosce al fabbricante di dischi una garanzia derivante dal diritto d'autore, ma è inteso solo a proteggerlo contro la concorrenza sleale (consid. 1 e 2).
Rigetto di una interpretazione letterale dell'art. 4 cpv. 2 LDA (consid. 3).
Influsso dell'abrogazione dell'art. 21 LDA mediante novella del 1955 (consid. 4).
Il fabbricante di dischi non crea un'opera artistica nel senso del diritto d'autore (consid. 5).
Il diritto relativo alla concorrenza sleale non riconosce al fabbricante di dischi un diritto di esecuzione esclusivo (consid. 6 e 7).
Effetti della LF 25 settembre 1940 concernente la riscossione dei diritti d'autore (consid. 8).
La sicurezza giuridica e l'equità non esigono che si riconosca un diritto di esecuzione al fabbricante di dischi (consid. 9).

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referenza

Articolo: art. 4 cpv. 2 LDA, art. 21 LDA