Regesto
Art. 90 LCStr., 117 e 125 CP.
La pena inflitta per omicidio colposo o per lesioni colpose reprime la messa in pericolo della sicurezza generale della circolazione e la messa in pericolo effettiva della persona uccisa o ferita. L'art. 90 LCStr. è dunque applicabile accanto agli art. 117 e 125 CP solo quando, oltre alla persona uccisa o ferita, un'altra è stata effettivamente messa in pericolo.