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Regesto

Perequazione finanziaria tra comuni. Art. 4 CF, art. 19, 48, 51 e 55 costituzione zurighese, art. 85 lett. a OG.
1. Portata del "rapporto esplicativo" previsto dal § 59 della legge elettorale zurighese (consid. 2).
2. Scopi della perequazione finanziaria cantonale (consid. 4).
3. Una legge cantonale che obbliga, a certe condizioni, comuni finanziariamente forti a versare allo Stato contributi destinati alla perequazione finanziaria non viola le disposizioni costituzionali citate (consid. 5 a 9).

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referenza

Articolo: art. 85 lett. a OG