Regesto
Esecuzione del sequestro.
1. Veste di terzi ad interporre reclamo (consid. 1).
2. Ammissibilità del sequestro che concerne oggetti ed averi appartenenti in realtà al debitore, ma nominalmente a terzi (consid. 2 e 3).
3. Requisiti inerenti alla designazione degli oggetti nel decreto di sequestro (art. 274 num. 4 LEF) e nella sua notificazione. Doveri del terzo debitore (una banca) (consid. 3).