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Regesto

Protezione delle acque, licenza edilizia. LF dell'8 ottobre 1971 (LCIA).
Ordinanza generale sulla protezione delle acque, del 19 giugno 1972/6 novembre 1974 (OPA).
1. Relazione tra gli art. 19 e 20 LCIA, interpretazione dell'art. 20, la cui redazione è imprecisa. Nozione di zona edificabile ai sensi della LCIA: la "zona residua" prevista in un piano comunale delle zone non corrisponde a tale nozione, anche se il diritto cantonale vi autorizza non soltanto costruzioni agricole e forestali o destinate ad interessi pubblici, bensì anche altre quando siano dati determinati presupposti (conferma della giurisprudenza) (consid. 2a, b).
2. Bisogno oggettivamente fondato (art. 20 LCIA; art. 27 al. 1 OPA nel testo modificato il 6 novembre 1974). Case d'abitazione la cui ubicazione non sia vincolata dalla loro destinazione non possono essere costruite nella "zona residua", neppure se esiste la possibilità di raccordarle ad una canalizzazione (consid. 2c).

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referenza

Articolo: art. 19 e 20 LCIA