Regesto
Beneficium excussionis realis (art. 41 LEF).
Costituzione di un pegno manuale a garanzia delle pretese di più creditori.
Rinuncia di uno dei creditori al pegno.
Reclamo del debitore contro l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento promossa da questo creditore.
Delimitazione del potere d'esame delle autorità d'esecuzione e dei tribunali ordinari sul quesito di sapere se il pegno garantisce le pretese di ciascun creditore o soltanto quelle che loro appartengono in comune, e sul quesito di sapere se la rinuncia al pegno fatta dal creditore che ha promosso l'esecuzione è valida.
Annullamento dell'esecuzione litigiosa.