Regesto
Art. 138 cpv. 1 CC; nuove conclusioni nella risposta al ricorso adesivo.
Il diritto federale garantisce, quale standard minimo, che ogni parte possa presentare almeno una volta innanzi alle istanze cantonali superiori nuovi fatti e nuove prove, nonché le nuove conclusioni da questi provocate. Non viola quindi il diritto federale una regolamentazione cantonale che ammette nuove conclusioni unicamente nel ricorso, nella risposta al ricorso, rispettivamente nel ricorso adesivo (consid. 2).