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Regesto

Art. 52 LAVS, art. 81 cpv. 3 OAVS.
Obbligo del datore di lavoro di risarcire i danni.
Qualora il datore di lavoro sia persona giuridica e la cassa di compensazione chieda agli organi della stessa il risarcimento dei danni, l'azione dev'essere promossa davanti all'autorità di ricorso del cantone in cui la persona giuridica ha sede - o ebbe sede prima del fallimento - prescindendo dal domicilio degli organi in causa.

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referenza

Articolo: Art. 52 LAVS, art. 81 cpv. 3 OAVS