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Regesto

Art. 132 cpv. 1 Cost.; art. 83 lett. m, art. 113 LTF; art. 6 cpv. 1 lett. k, art. 12 LTB; rinuncia alla tassa d'emissione rispettivamente importo esente dalla tassa d'emissione.
Le decisioni del Tribunale amministrativo federale sulla rinuncia alla tassa d'emissione sono rese in ultima istanza; esse non possono essere impugnate davanti al Tribunale federale né con un ricorso in materia di diritto pubblico né con un ricorso sussidiario in materia costituzionale (consid. 1.2).
Natura e interpretazione della tassa d'emissione (consid. 2).
L'importo di esenzione dalla tassa d'emissione di fr. 10'000'000 implica dal punto di vista contabile l'effettiva cancellazione delle perdite esistenti (elemento materiale). Questo deve avvenire nel momento in cui la misura di risanamento deve essere contabilizzata (elemento temporale; consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 132 cpv. 1 Cost., art. 113 LTF, art. 12 LTB