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Regesto

Art. 404 cpv. 1 CPP; art. 329 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 secondo periodo, art. 333 cpv. 1 e 2 unitamente all'art. 379 CPP; art. 391 cpv. 1 e 2 CPP; inammissibilità di una condanna supplementare fondata su fatti oggetto di un'estensione dell'accusa in occasione del procedimento di appello.
L'oggetto del procedimento di appello è in linea di principio circoscritto ai fatti che sono già stati trattati nella sentenza di primo grado (art. 404 cpv. 1 CPP; consid. 1.2).
L'art. 329 cpv. 2 CPP permette di completare l'accusa limitatamente all'oggetto del procedimento determinato in prima istanza (consid. 1.3).
Sulla base dell'art. 333 cpv. 1 CPP non è possibile includere nel procedimento di appello fatti non perseguiti fino a quel momento (consid. 1.4).
Il divieto della reformatio in peius (art. 391 cpv. 2 CPP) impedisce di pronunciare una condanna supplementare per un reato di cui si viene a conoscenza unicamente durante il procedimento di appello (cfr. art. 333 cpv. 2 CPP). Il ricorso presentato a scapito dell'imputato rende inapplicabile tale divieto solo nell'ambito di quello che sino ad allora è stato l'oggetto del procedimento e limitatamente alle conclusioni formulate. Una colpevolezza supplementare non può a maggior ragione essere introdotta nel procedimento dal tribunale d'appello. Ragion per cui l'art. 333 cpv. 2 CPP non è in generale applicabile nel procedimento di appello (consid. 1.5.1-1.5.3).
Gli "altri reati" ai sensi dell'art. 333 cpv. 2 CPP non corrispondono ai fatti che possono condurre a una punizione più severa giusta l'art. 391 cpv. 2 secondo periodo CPP (consid. 1.5.4).

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Articolo: art. 333 cpv. 2 CPP, Art. 404 cpv. 1 CPP, art. 379 CPP, art. 391 cpv. 1 e 2 CPP seguito...