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Regesto

Esenzione dall'obbligo fiscale di un'associazione, per la sostanza e il reddito destinati a scopi esclusivamente d'utilità pubblica (art. 16 n. 3 DIFD).
1. L'art. 16 n. 3 DIFD non garantisce l'esenzione già ove sia data un'utilità pubblica, bensì solo ove gli scopi perseguiti siano esclusivamente di utilità pubblica (conferma della giurisprudenza; consid. 2).
2. Non ogni attività che arricchisca la collettività sul piano culturale o artistico persegue scopi esclusivamente di utilità pubblica. Un'associazione adempie tuttavia tale condizione ove - senza mirare a un interesse proprio o dei suoi membri - offra a un ampio pubblico produzioni artistiche d'alto livello, non solo di carattere ricreativo, ma anche di formazione generale e tali da promuovere i valori spirituali necessari al bene della popolazione (consid. 3 e 4).
3. Nel decidere su tali questioni l'autorità cantonale dispone di un certo potere d'apprezzamento che il Tribunale federale deve rispettare (consid. 3 e 4).

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referenza

Articolo: art. 16 n. 3 DIFD