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Regesto

Art. 19 cpv. 2 lett. c LAI, art. 8 cpv. 1 lett. c e 10bis OAI.
- Presupposti del diritto a un trattamento logopedico specifico di minorenni che lamentano gravi difetti di eloquio e devono frequentare una formazione scolastica speciale (consid. 1).
- Un centro di trattamento dei gravi difetti di eloquio può anche essere incaricato da parte di un cantone di esaminare se, in un caso di specie, siano accertabili tali difetti e di stabilire gli eventuali provvedimenti (consid. 2a).
- Definizione dei gravi difetti di eloquio che danno diritto a un trattamento specifico a carico dell'assicurazione per l'invalidità: portata delle istruzioni amministrative dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in detta materia e delle precisazioni apportate da una commissione cantonale dell'assicurazione per l'invalidità a dette direttive dell'autorità di vigilanza (consid. 2c).
- È contrario alla legge che l'assicurazione per l'invalidità prenda a carico i trattamenti di tali disturbi del linguaggio limitatamente ai soli casi di dislalia "universale" (consid. 3).