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Regesto

Poteri della comunione degli obbligazionisti nei prestiti in obbligazioni (art. 1164 cpv. 1 CO).
La comunione degli obbligazionisti non è legittimata a promuovere nei confronti di una banca emittente un'azione fondata sulla responsabilità degli autori del manifesto (art. 1156 cpv. 3, art. 752 CO) (consid. 2-6).

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referenza

Articolo: art. 1164 cpv. 1 CO, art. 1156 cpv. 3, art. 752 CO