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Regesto

Art. 975 cpv. 1 CC; presupposti di un'azione di rettifica del registro fondiario.
L'azione di rettifica del registro fondiario è in linea di principio unicamente ammissibile per correggere iscrizioni fin dall'inizio indebite. La successiva decadenza del titolo giuridico su cui è fondata l'iscrizione non rende quest'ultima indebita: l'inoltro dell'azione di rettifica del registro fondiario allo scopo di ripristinare la situazione giuridica del fondo vigente in precedenza non entra in linea di conto (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 975 cpv. 1 CC