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Regesto

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero; portata dell'art. 17 cpv. 1 lett. c DAFE.
Quando, in virtù di detta disposizione, l'affare è trasmesso, previa inchiesta, all'autorità cantonale di prima istanza, questa è tenuta a decidere d'ufficio sull'assoggettamento all'obbligo autorizzativo (consid. 2a). L'Ufficio federale di giustizia non è legittimato ad intervenire dinnanzi a tale autorità e non può, quindi, presentarle conclusioni (consid. 2b).