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Regesto

Art. 4 CF; art. 181 cpv. 2 CC; arbitrio; approvazione da parte dell'autorità di convenzioni matrimoniali concluse durante ilmatrimonio.
Sotto il profilo dell'art. 4 CF non può essere censurata l'autorità tutoria che, nel suo esame, tenga conto anche degli interessi dei figli (conferma della giurisprudenza).
L'autorità tutoria incorre tuttavia in arbitrio ove dia conoscenza ai figli del contenuto della convenzione conclusa dai coniugi. È pure lesivo dell'art. 4 CF accordare ai figli un diritto d'impugnare la decisione con cui è approvata la convenzione.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 181 cpv. 2 CC