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Regesto

Art. 47 cpv. 1 LAVS, art. 49 LAI, art. 85 cpv. 2 OAI.
- La rettificazione in via di riesame di una precedente decisione comporta di principio l'obbligo di restituire la prestazione dell'assicurazione-invalidità indebitamente riscossa (art. 47 cpv. 1 LAVS in unione con art. 49 LAI). Un'eccezione a detto principio è data quando l'errore che ha determinato il riesame è stato commesso nell'apprezzamento di un tema specifico del diritto dell'assicurazione-invalidità (cfr. art. 85 cpv. 2 OAI) (precisazione della giurisprudenza; consid. 2a).
- Non si tratta di tema specifico dell'assicurazione-invalidità quando l'errore è stato commesso dalla cassa di compensazione in una decisione di rendita travisando una pronunzia della commissione dell'assicurazione per l'invalidità (i.c. assegnazione di una rendita-invalidità non ridotta benché la commissione avesse disposto la riduzione per etilismo) formalmente notificata alla cassa in modo corretto (consid. 2b).

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Articolo: Art. 47 cpv. 1 LAVS, art. 49 LAI, art. 85 cpv. 2 OAI