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Regesto
Art. 18 cpv. 1 LAINF; art. 25 cpv. 1, art. 53 cpv. 2 LPGA ; riconsiderazione di una rendita con effetto retroattivo e restituzione delle rendite mensili.
L'art. 88bis cpv. 2 OAI non si applica per analogia alla soppressione o alla riduzione in via di riconsiderazione di una rendita dell'assicurazione sociale contro gli infortuni. Per questo motivo la soppressione o la riduzione può avvenire con effetto retroattivo ("ex tunc") e le rendite mensili indebitamente riscosse devono essere restituite senza che occorra la violazione dell'obbligo d'annunciare (consid. 3.2).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
Art. 18 cpv. 1 LAINF,
art. 25 cpv. 1,