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Regesto

Art. 107 cpv. 2 LAINF; art. 129 OAINF: foro in materia di ricorsi avverso una decisione su opposizione.
Per "interessato" ai sensi dell'art. 107 cpv. 2 LAINF si intende solo la persona il cui diritto a prestazioni assicurative o la cui qualità di assicurato sono litigiosi.
Ne discende che il gravame deve in ogni caso essere interposto innanzi all'autorità cantonale di ricorso del domicilio dell'assicurato, quand'anche ricorrente sia la cassa malati.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 107 cpv. 2 LAINF, art. 129 OAINF