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Regesto

Art. 1 OVPF; accertamento della natura boschiva di un fondo con vegetazione silvestre; direttive cantonali emanate all'uopo.
Contenuto delle direttive cantonali vallesane. L'autorità competente non deve procedere troppo schematicamente; essa non può limitarsi ad applicare i criteri quantitativi stabiliti dalle direttive ove, come nel caso di una striscia boscata, il bosco riconosciuto come tale e la sua appendice siano strettamente vincolati e formino un insieme omogeneo.

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referenza

Articolo: Art. 1 OVPF