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Regesto

Art. 13 CP.
Quando un periodo di tempo relativamente lungo è trascorso dalla perizia psichiatrica stesa secondo questo disposto, occorre in generale esaminare se essa è ancora concludente.
Tuttavia, una nuova perizia è necessaria solo se, a motivo di circostanze intervenute o scoperte nel frattempo, il giudice dubita che ci si possa ancora fondare sulla precedente o se dei dubbi, su questo punto, s'impongono tanto imperiosamente da non poter altrimenti essere eliminati.

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Articolo: Art. 13 CP