Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Contratto di lavoro; disdetta in tempo inopportuno da parte del datore di lavoro. Proroga del termine di disdetta per malattia non imputabile a colpa del lavoratore (art. 336e cpv. 2 e 3 CO).
Se il lavoratore si ammala nuovamente durante il termine di disdetta prorogato in virtù dell'art. 336e cpv. 2 CO, il termine si interrompe di nuovo, a condizione che non si superi, in tutto, il periodo d'attesa di quattro o otto settimane. Ove invece la seconda malattia intervenga soltanto nel lasso di tempo supplementare stabilito dall'art. 336e cpv. 3 CO, il termine di disdetta non si interrompe una seconda volta.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 336e cpv. 2 e 3 CO, art. 336e cpv. 2 CO, art. 336e cpv. 3 CO