Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Revisione, art. 397 CP; cognizione del Tribunale federale adito con ricorso per cassazione.
Se un fatto od un mezzo di prova fosse effettivamente noto al giudice di merito costituisce una questione di fatto che il giudice adito con la domanda di revisione accerta in modo vincolante per la Corte di cassazione del Tribunale federale. Analogamente è sottratto a tale Corte (trattandosi di un apprezzamento delle prove) l'esame della questione se un fatto nuovo o un mezzo di prova nuovo sia suscettibile di modificare i fatti accertati nella sentenza di cui è chiesta la revisione.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 397 CP