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Regesto

Art. 397 CP; revisione.
Un mezzo di prova è nuovo ai sensi di questa norma quando era sconosciuto al giudice, non quando, invece, quest'ultimo l'ha esaminato ma non ne ha valutato correttamente la portata. Anche fatti o mezzi di prova che risultano dagli atti o dai dibattimenti possono essere considerati nuovi, se sono rimasti sconosciuti al giudice; ciò vale tuttavia alla sola duplice condizione che il giudice, in caso ne avesse avuto conoscenza, avrebbe deciso diversamente e che la sua decisione si fonda sulla mancata conoscenza e non sull'arbitrio (consid. 2b; chiarimento della giurisprudenza).

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regesto: tedesco francese italiano

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Articolo: Art. 397 CP

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