Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Regesto
Art. 21 cpv. 5 LPGA; art. 59 cpv. 1 e 4 CP (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2007); sospensione del versamento della rendita dell'assicurazione per l'invalidità durante l'esecuzione di una misura terapeutica stazionaria secondo l'art. 59 CP.
Per la sospensione del versamento della rendita sulla base dell'art. 21 cpv. 5 LPGA è determinante unicamente stabilire se l'esecuzione delle misure stazionarie di cui all'art. 59 CP consenta o meno l'esercizio di un'attività lucrativa. Non occorre chiedersi se la necessità di cure - che impedisce una simile sospensione - sia in primo piano rispetto alla pericolosità sociale (precisazione della giurisprudenza; consid. 6).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
Art. 21 cpv. 5 LPGA,
art. 59 CP,