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Regesto

Art. 21 cpv. 5 LPGA; art. 59 cpv. 1 e 4 CP (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2007); sospensione del versamento della rendita dell'assicurazione per l'invalidità durante l'esecuzione di una misura terapeutica stazionaria secondo l'art. 59 CP.
Per la sospensione del versamento della rendita sulla base dell'art. 21 cpv. 5 LPGA è determinante unicamente stabilire se l'esecuzione delle misure stazionarie di cui all'art. 59 CP consenta o meno l'esercizio di un'attività lucrativa. Non occorre chiedersi se la necessità di cure - che impedisce una simile sospensione - sia in primo piano rispetto alla pericolosità sociale (precisazione della giurisprudenza; consid. 6).

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referenza

Articolo: Art. 21 cpv. 5 LPGA, art. 59 CP, art. 59 cpv. 1 e 4 CP