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Regesto

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero: revoca di un onere; obbligo di reinvestimento.
1. Art. 17 cpv. 4 OAFE: la revoca di un onere non si giustifica con il semplice fatto che una società immobiliare dominata da persone residenti all'estero intenda vendere il proprio fondo a un soggetto di diritto svizzero; tale circostanza non configura in alcun modo una situazione d'estremo rigore (consid. 2).
2. Art. 6 cpv. 5 lett. a DAFE: l'onere di reinvestimento dev'essere imposto all'alienante solo ove, da un lato, l'acquirente soggiaccia al regime autorizzativo secondo l'art. 6 cpv. 2 lett. d DAFE e, dall'altro, la vendita riguardi "nuove abitazioni economiche" (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 17 cpv. 4 OAFE, Art. 6 cpv. 5 lett. a DAFE