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Regesto

Proprietà fondiaria agricola.
Regime transitorio al quale è sottoposto un diritto di ripetizione fondato sull'art. 42 cp. 2 del DCF del 19 gennaio 1940 che istituisce misure contro le speculazioni fondiarie e l'indebitamento e per la protezione degli affittuari.
Rapporti con la legge federale sul mantenimento della proprietà fondiaria agricola da una parte e l'art. 66 CO dall'altra parte.

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documento intero:
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 42 cp, art. 66 CO

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