Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Regesto
Art. 26 cpv. 3, art. 34 cpv. 5 e art. 39 cpv. 3 PPMin ; art. 6 CEDU e art. 30 Cost.; carcerazione di sicurezza nella procedura penale minorile.
Quando l'accusa è pendente dinanzi al tribunale dei minorenni, è quest'ultimo competente per statuire sulla carcerazione di sicurezza e non il giudice dei provvedimenti coercitivi (consid. 2). L'esame della carcerazione da parte del giudice del merito è ammissibile nella procedura penale minorile (consid. 3). In seguito è dato il ricorso davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi e poi all'autorità di ricorso (consid. 4).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
Art. 26 cpv. 3,