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Regesto

Indennità di partenza; condizioni (art. 339b CO).
1. Nozione di "rapporto di lavoro" ai sensi dell'art. 339b CO (precisazione della giurisprudenza). La volontà delle parti è determinante per stabilire se, in caso di cessazione e successiva ripresa del lavoro, la nuova attività si fondi sulla continuazione del rapporto originario o sull'inizio di un nuovo rapporto di lavoro (consid. 3a).
2. Non sussiste soluzione di continuità nel rapporto di lavoro ove il medesimo sia trasferito, insieme con l'azienda, ad una persona giuridica economicamente identica all'alienante, nell'interesse preponderante di quest'ultimo (consid. 3b).

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referenza

Articolo: art. 339b CO