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Regesto

Art. 7 cpv. 2 LAINF in relazione con l'art. 13 OAINF; art. 8 LAINF; art. 15 cpv. 3 LAINF in relazione con l'art. 23 cpv. 5 OAINF; base di calcolo dell'indennità giornaliera per i lavoratori con più attività in caso d'infortunio sul tragitto di lavoro.
Il salario complessivo derivante dall'insieme delle attività lucrative è determinante per il calcolo dell'indennità giornaliera delle persone con più attività se subiscono un infortunio sul tragitto per recarsi o tornare da una di esse, a prescindere dal fatto che l'evento sia qualificabile quale infortunio professionale o non professionale (consid. 7).

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referenza

Articolo: Art. 7 cpv. 2 LAINF, art. 13 OAINF, art. 8 LAINF, art. 15 cpv. 3 LAINF seguito...