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Regesto

LF 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (LNM).
Art. 111 LNM. La "riconsegna" nel senso di questa disposizione corrisponde alla "rimozione" di cui all'art. 3 § 6 della convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 (consid. 2).
Art. 111 cpv. 2 e 117 cpv. 2 LNM. Situazione giuridica in caso di accettazione della merce senza riserve. Convenzione di liberazione della responsabilità per danni intervenuti su terraferma (consid. 3).

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Articolo: Art. 111 LNM