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Regesto

Adozione di un minorenne; dispensa dal consenso del genitore del sangue (art. 265c n. 2 CC).
1. Ove un minorenne sia collocato, con l'accordo dell'autorità tutoria competente, presso coniugi intenzionati di adottarlo e l'autorità tutoria decida solo dopo il collocamento di prescindere dal consenso di uno dei genitori del sangue, tale decisione va fondata sulla situazione esistente al momento della domanda di dispensa dal consenso, rispettivamente al momento dell'apertura della relativa procedura (consid. 1).
2. Quando deve ammettersi che un padre s'è curato seriamente del figlio che non viveva con lui (consid. 2)?

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referenza

Articolo: art. 265c n. 2 CC