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Regesto

Art. 2 Disp.trans. Cost., art. 290 CC.
L'ufficio cantonale previsto dall'art. 290 CC è legittimato, tra l'altro, a chiedere, a nome di un bambino creditore di un contributo per il mantenimento, il rigetto dell'opposizione fatta dal debitore nella relativa esecuzione. Viola il principio della forza derogatoria del diritto federale (art. 2 Disp.trans. Cost.) il giudice che dichiara inammissibile la domanda di rigetto dell'opposizione perché il diritto processuale cantonale autorizza solo gli avvocati ad agire quali mandatari dinanzi ai tribunali.

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referenza

Articolo: art. 290 CC