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Regesto

Acquisto di fondi in luoghi turistici da parte di persone all'estero. Eccezioni al blocco delle autorizzazioni. Art. 4 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza del Consiglio federale del 10 novembre 1976/18 giugno 1979 (OAFTE).
Secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. b OAFTE, l'eccezione ivi prevista può essere invocata dal venditore soltanto se il fondo è da quest'ultimo utilizzato come residenza secondaria: questa limitazione è ingiustificata, priva di senso e scopo e contraria quindi all'art. 4 Cost.

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referenza

Articolo: art. 4 cpv. 1 lett. b OAFTE, art. 4 Cost.